Art. 12
Ruolo degli Stati membri
In vigore dal 22 set 2010
Ruolo degli Stati membri
Gli Stati membri:
a)
trasmettono al consiglio di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell’accreditamento di sicurezza;
b)
consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accreditamento di sicurezza di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accreditamento di sicurezza;
c)
sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo dell’accesso, ossia uno schizzo o un elenco di tutte le zone/siti da accreditare, preventivamente concordato tra gli Stati membri e il consiglio di accreditamento di sicurezza, in modo da assicurare che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di accesso;
d)
sono responsabili, a livello locale, dell’accreditamento di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio e che fanno parte del perimetro di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e riferiscono, a tal fine, al consiglio di accreditamento di sicurezza.
Storico versioni
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