Art. 10

Principi generali

In vigore dal 22 set 2010
Principi generali Le attività di accreditamento di sicurezza di cui al presente capo sono eseguite in conformità dei principi seguenti: a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; b) si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso e al coinvolgimento di tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza; c) i compiti sono assolti nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione (7); d) un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile, in conformità dei principi fondamentali e delle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione nonché l’applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente; e) le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell’apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza degli Stati membri; f) le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo; g) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo indipendente dalla Commissione, fatto salvo l’, e dagli enti responsabili dell’attuazione dei programmi. Di conseguenza, un’autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei è un organo autonomo, in seno all’Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente; h) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l’esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.
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Principi generali (Art. 10 Regolamento (UE) 2010/912) — Testo vigente | Portale Normativo