Art. 10 · Principi generali

Art. 10

Principi generali

In vigore dal 22 set 2010
Principi generali Le attività di accreditamento di sicurezza di cui al presente capo sono eseguite in conformità dei principi seguenti: a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; b) si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso e al coinvolgimento di tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza; c) i compiti sono assolti nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione (7); d) un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile, in conformità dei principi fondamentali e delle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione nonché l’applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente; e) le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell’apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza degli Stati membri; f) le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo; g) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo indipendente dalla Commissione, fatto salvo l’, e dagli enti responsabili dell’attuazione dei programmi. Di conseguenza, un’autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei è un organo autonomo, in seno all’Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente; h) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l’esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.
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