Art. 9
Azione comune
In vigore dal 22 set 2010
Azione comune
1. A norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 683/2008, ogniqualvolta la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/552/PESC.
2. La Commissione comunica al Consiglio, per informazione, le decisioni di accreditamento di sicurezza adottate ai sensi del capo III e i rischi residui individuati.
Storico versioni
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