Art. 18

Personale

In vigore dal 22 set 2010
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione. 2.   Fatto salvo l’, l’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina. 3.   Il personale dell’Agenzia è composto di agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari con nulla osta di livello adeguato assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo. 4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 di applicano anche al personale del GSMC.
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