Art. 18 · Personale

Art. 18

Personale

In vigore dal 22 set 2010
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione. 2.   Fatto salvo l’, l’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina. 3.   Il personale dell’Agenzia è composto di agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari con nulla osta di livello adeguato assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo. 4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 di applicano anche al personale del GSMC.
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