Art. 7
In vigore dal 10 ago 2010
1. Se sono soddisfatte le condizioni per l’immissione sul mercato previste all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, un organismo riconosciuto rilascia, su richiesta, un’attestazione conforme ai modelli figuranti nell’allegato.
2. L’organismo riconosciuto rilascia l’attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 2, quando un prodotto derivato dalla foca è immesso sul mercato, l’originale dell’attestazione è consegnato unitamente al prodotto derivato dalla foca all’atto dell’immissione sul mercato. Il richiedente può conservare copia dell’attestazione.
4. Qualsiasi fattura successiva dovrà recare un riferimento al numero dell’attestazione.
5. I prodotti derivati dalla foca accompagnati da un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 sono considerati conformi alle disposizioni dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 1.
6. L’accettazione della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di prodotti derivati dalla foca, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), è soggetta alla presentazione di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, le autorità doganali conservano una copia dell’attestazione nei loro archivi.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi riguardo all’autenticità o all’esattezza di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 o siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali e gli altri agenti delle forze dell’ordine contattano le autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all’. Le autorità competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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