Art. 4
In vigore dal 10 ago 2010
I prodotti derivati dalla foca destinati all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari possono essere importati unicamente se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
1)
sono indossati dai viaggiatori, o portati a mano o contenuti nei loro bagagli personali;
2)
fanno parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo all’Unione;
3)
sono acquisiti sul posto in un paese terzo dai viaggiatori e da essi importati ad una data successiva, purché, all’ingresso nel territorio dell’Unione, tali viaggiatori presentino alle autorità doganali dello Stato membro interessato i seguenti documenti:
a)
una dichiarazione scritta di importazione;
b)
un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo.
Ai fini del punto 3, la dichiarazione scritta e il documento sono vistati dalle autorità doganali e restituiti ai viaggiatori. All’atto dell’importazione, la dichiarazione scritta e il documento sono presentati alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione in dogana per i prodotti considerati.
Storico versioni
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