Art. 6

In vigore dal 10 ago 2010
1.   Un organismo è inserito nell’elenco degli organismi riconosciuti se dimostra di essere conforme ai seguenti requisiti: a) è dotato di personalità giuridica; b) è in grado di accertare la conformità ai requisiti stabiliti all’ o all’; c) è in grado di rilasciare e gestire le attestazioni di cui all’, paragrafo 1, nonché di trattare e archiviare i dati; d) è in grado di espletare le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse; e) è in grado di controllare il rispetto dei requisiti stabiliti agli ; f) è in grado di revocare l’attestazione di cui all’, paragrafo 1, o di sospenderne la validità in caso di inosservanza dei requisiti del presente regolamento e di prendere opportune misure per informarne le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri; g) è sottoposto a revisione contabile da parte di un soggetto terzo indipendente; h) opera a livello nazionale o regionale. 2.   Ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui al paragrafo 1, l’organismo trasmette alla Commissione una domanda corredata di prove documentali che ne dimostrino la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1. 3.   L’organismo riconosciuto presenta alla Commissione i rapporti di revisione contabile elaborati dal soggetto terzo indipendente di cui al paragrafo 1, lettera g), al termine di ogni ciclo di rendicontazione.
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