Art. 11

In vigore dal 10 ago 2010
Il presente regolamento lascia inalterato il livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto dell’Unione e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è garantita, in particolare, per quanto attiene alla divulgazione o alla comunicazione dei dati personali contenuti nelle attestazioni.
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