Art. 8
In vigore dal 10 ago 2010
1. Le attestazioni di cui all’, paragrafo 1, sono rilasciate su supporto cartaceo o elettronico.
2. In caso di attestazione elettronica, una versione stampata di tale attestazione accompagna i prodotti derivati dalla foca all’atto dell’immissione sul mercato.
3. L’uso dell’attestazione non dispensa dall’espletamento di eventuali altre formalità relative all’immissione sul mercato.
4. L’autorità competente designata in conformità dell’ può chiedere che l’attestazione sia tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato.
Storico versioni
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