Art. 5
In vigore dal 10 ago 2010
1. I prodotti derivati dalla foca ottenuti nell’ambito dalla gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
sono praticate nell’ambito di un piano nazionale o regionale di gestione delle risorse naturali che utilizzi modelli di popolazione scientifici delle risorse naturali e applichi l’approccio ecosistemico;
b)
non superano il totale ammissibile di catture stabilito in conformità del piano di cui alla lettera a);
c)
i sottoprodotti della caccia alla foca sono immessi sul mercato in modo non sistematico e senza scopo di lucro.
2. All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:737:oj#art-5