Art. 5

In vigore dal 10 ago 2010
1.   I prodotti derivati dalla foca ottenuti nell’ambito dalla gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono praticate nell’ambito di un piano nazionale o regionale di gestione delle risorse naturali che utilizzi modelli di popolazione scientifici delle risorse naturali e applichi l’approccio ecosistemico; b) non superano il totale ammissibile di catture stabilito in conformità del piano di cui alla lettera a); c) i sottoprodotti della caccia alla foca sono immessi sul mercato in modo non sistematico e senza scopo di lucro. 2.   All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’, paragrafo 1.
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