Art. 2
In vigore dal 10 ago 2010
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «altre comunità indigene»: comunità stabilite in paesi indipendenti che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse.
2) «immissione sul mercato senza scopi di lucro»: l’immissione sul mercato a un prezzo pari o inferiore ai costi sostenuti dal cacciatore, ridotto dell’importo corrispondente ad eventuali sovvenzioni ricevute in relazione all’attività di caccia.
Storico versioni
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