Art. 3
In vigore dal 10 ago 2010
1. I prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
sono praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene tradizionalmente dedite alla caccia alla foca nella regione geografica;
b)
i prodotti da esse ottenuti sono almeno in parte utilizzati, consumati o trasformati all’interno delle comunità secondo le loro tradizioni;
c)
contribuiscono al sostentamento della comunità.
2. All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’, paragrafo 1.
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