Art. 7
In vigore dal 27 nov 2009
Il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino:
a)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10 ;
b)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405 ;
c)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406 ;
d)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
e)
alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all', paragrafo 1, del presente regolamento e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo di esportazione definitivo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
Storico versioni
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