Art. 4
In vigore dal 27 nov 2009
1. Il tasso della restituzione è quello valido il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.
2. Le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il cui giorno di presentazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 376/2008 è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione (14), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il codice del paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri, stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (15).
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