Art. 6

In vigore dal 27 nov 2009
1.   La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura per le restituzioni, quando è richiesta una restituzione, o il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata, quando non è richiesta alcuna restituzione. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3. 2.   In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l'esportazione di un prodotto contraddistinto da un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo qualora per entrambi i prodotti venga concesso lo stesso importo di restituzione all'esportazione e qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all'allegato I. 3.   In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l'esportazione di un prodotto contraddistinto da un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo qualora entrambi i prodotti appartengano allo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato II. In tal caso, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009.
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