Art. 9

In vigore dal 27 nov 2009
L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è pari alla percentuale di seguito indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione: a) 15 % per i prodotti del codice NC 0405 ; b) 15 % per i prodotti del codice NC 0402 10 ; c) 15 % per i prodotti del codice NC 0406 ; d) 15 % per gli altri prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR/100 kg. L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2009/1187 — Testo vigente | Portale Normativo