Art. 14

In vigore dal 27 nov 2009
1.   Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti: a) un elemento corrispondente alla quantità di prodotti lattiero-caseari; b) un elemento corrispondente alla quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero. 2.   L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo fissato della restituzione per il tenore in percentuale di prodotti lattiero-caseari del prodotto intero. 3.   L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione valido il giorno di presentazione della domanda di titolo per i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1187:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo