Art. 14
In vigore dal 27 nov 2009
1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a)
un elemento corrispondente alla quantità di prodotti lattiero-caseari;
b)
un elemento corrispondente alla quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.
2. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo fissato della restituzione per il tenore in percentuale di prodotti lattiero-caseari del prodotto intero.
3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione valido il giorno di presentazione della domanda di titolo per i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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