Art. 19
In vigore dal 27 nov 2009
1. Un titolo di esportazione presentato all'autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all' del regolamento (CE) n. 376/2008, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.
2. Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo stesso sia presentata all'autorità competente canadese al momento della richiesta del titolo d'importazione.
3. In deroga all' del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli non sono trasferibili.
Storico versioni
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