Art. 16

In vigore dal 27 nov 2009
1.   Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con decisione 95/591/CE sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. 2.   Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente: a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità; b) si impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati sulla contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1187:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1187 — Testo vigente | Portale Normativo