Art. 12

In vigore dal 27 nov 2009
Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione. A tal fine, la casella 22 del titolo reca la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».
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Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1187 — Testo vigente | Portale Normativo