Art. 11

In vigore dal 27 nov 2009
Qualora il quantitativo globale oggetto delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi considerato rischino di esaurirsi anzitempo, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.
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