Art. 17

In vigore dal 27 nov 2009
La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 7, la dicitura «CANADA — CA»; b) nella casella 15, la designazione delle merci a sei cifre secondo la nomenclatura combinata per i prodotti dei codici NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 e 0406 40 e ad otto cifre per i prodotti del codice NC 0406 90 . Nella casella 15 si può inserire fino a un massimo di sei prodotti così designati; c) nella casella 16, il codice a otto cifre della nomenclatura combinata e la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati; d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16; e) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti: — «Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. del regolamento (CE) n. 1187/2009. Contingente … (anno)»; — «Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. del regolamento (CE) n. 1187/2009. Contingente … (anno)». Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa; f) nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all'esportazione».
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