Art. 22

In vigore dal 27 nov 2009
1.   Le esportazioni di formaggi verso gli Stati Uniti nell'ambito dei contingenti di cui all' sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione secondo quanto disposto nella presente sezione. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406 . 2.   Entro un termine da determinare nella decisione di cui all', gli operatori possono richiedere un titolo di esportazione per l'esportazione dei prodotti di cui al suddetto articolo nel corso dell'anno civile successivo, dietro costituzione di una cauzione ai sensi dell'. 3.   I richiedenti di titoli di esportazione relativi ai gruppi di prodotti e ai contingenti designati come 16-, 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella decisione di cui all' devono presentare la prova di aver esportato i prodotti del contingente in questione verso gli Stati Uniti in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente. La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (17). 4.   I richiedenti di titoli di esportazione indicano nelle domande: a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente degli Stati Uniti secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»; b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»; c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti. 5.   La domanda di titolo di esportazione è corredata da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui all'.
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