Art. 23
In vigore dal 27 nov 2009
1. Quando le domande di titoli di esportazione per un gruppo di prodotti o un contingente di cui all' superano il quantitativo disponibile per l'anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di attribuzione uniforme ai quantitativi per i quali è stata presentata domanda.
Il risultato ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore.
La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.
2. Quando l'applicazione del coefficiente di attribuzione porterebbe ad attribuire titoli per meno di 10 tonnellate per domanda, lo Stato membro interessato procede all'assegnazione dei quantitativi corrispondenti disponibili mediante sorteggio. Lo Stato membro sorteggia titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che avrebbero ricevuto quantitativi inferiori a 10 tonnellate per effetto dell'applicazione del coefficiente di attribuzione.
I quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti vengono distribuiti equamente in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.
Se in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo è considerato un singolo lotto.
La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell'attribuzione per sorteggio è immediatamente svincolata.
3. Quando le domande di titoli totalizzano un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui all' per l'anno considerato, la Commissione può attribuire i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente ai quantitativi richiesti, applicando un coefficiente di attribuzione.
In tal caso, l'operatore informa l'autorità competente del quantitativo supplementare che accetta, entro il termine di una settimana dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione adeguato, e la cauzione viene aumentata proporzionalmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1187:oj#art-23