Art. 25
In vigore dal 27 nov 2009
I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell'anno che precede l'anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali i titoli vengono attribuiti.
I titoli sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno contingentale.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: Contingente … (anno) — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009».
I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di cui all'.
Le cauzioni relative ai titoli di esportazione sono svincolate su presentazione della prova di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione gli Stati Uniti d'America.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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