Art. 32
In vigore dal 27 nov 2009
1. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1o giugno e il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente all', paragrafo 1.
Entro la fine di febbraio gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il modulo riportato nell'allegato V, per entrambe le quote del contingente, i quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli.
2. Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 30 giugno dell'anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo.
3. La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei seguenti casi:
a)
dietro presentazione della prova di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione la Repubblica dominicana;
b)
per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.
Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.
4. In deroga all' del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli non sono trasferibili.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, mediante il modulo riportato nell'allegato VI e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all', paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni:
—
il quantitativo attribuito,
—
il quantitativo per il quale sono stati rilasciati titoli,
—
il quantitativo esportato.
Storico versioni
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