Art. 31
In vigore dal 27 nov 2009
1. Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il modulo riportato nell'allegato IV, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l'assenza di domande.
Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, l'esattezza delle informazioni di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafi 1 e 2.
Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.
2. La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.
Se il totale dei quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli per una delle due quote del contingente supera i quantitativi di cui all', paragrafo 1, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione. Il risultato ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore.
Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.
Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione ripartisce il quantitativo rimanente in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle domande di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 .
Storico versioni
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