Art. 29
In vigore dal 27 nov 2009
Le domande di titoli sono presentate dal 1o al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Ai fini dell', paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate come presentate il primo giorno del periodo di presentazione delle domande di titoli.
Storico versioni
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