Art. 3
In vigore dal 27 nov 2009
Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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