Art. 14
Rinnovo della registrazione dell’organizzazione
In vigore dal 25 nov 2009
Rinnovo della registrazione dell’organizzazione
1. L’organismo competente rinnova la registrazione di un’organizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l’organismo competente ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata di cui all’, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata di cui all’, paragrafo 2, lettera c), o una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata di cui all’, paragrafo 3;
b)
l’organismo competente ha ricevuto un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI, come indicato all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 2, lettera d);
c)
l’organismo competente non è in possesso di elementi che provino che la verifica e la convalida non sono state eseguite nel rispetto degli ;
d)
l’organismo competente non è in possesso di evidenze che attestino l’inosservanza da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
e)
non vi sono reclami pertinenti delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;
f)
l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e
g)
l’organismo competente ha ricevuto i diritti per il rinnovo della registrazione, se del caso.
2. L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuto rinnovo della sua registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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