Art. 13
Registrazione delle organizzazioni
In vigore dal 25 nov 2009
Registrazione delle organizzazioni
1. Gli organismi competenti esaminano le domande di registrazione delle organizzazioni secondo le procedure istituite a tal fine.
2. Quando un’organizzazione presenta una domanda di registrazione, l’organismo competente interessato la registra e le attribuisce un numero di registrazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l’organismo competente ha ricevuto una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti elencati all’, paragrafo 2, lettere da a) a d);
b)
l’organismo competente ha accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto degli ;
c)
l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una relazione scritta dell’autorità responsabile dell’applicazione della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
d)
non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;
e)
l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e
f)
l’organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.
3. L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo EMAS.
4. Se un organismo competente giunge alla conclusione che l’organizzazione che presenta la domanda non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 2, respinge la domanda di registrazione e trasmette una giustificazione motivata all’organizzazione.
5. Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza scritto dall’organismo di accreditamento o di abilitazione che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dell’organizzazione che presenta la domanda di registrazione, esso rifiuta la registrazione di tale organizzazione. L’organismo competente invita l’organizzazione a presentare una nuova domanda di registrazione.
6. Per ottenere i dati necessari al fine di decidere in merito al rifiuto della registrazione di un’organizzazione, gli organismi competenti consultano le parti interessate, compresa l’organizzazione.
Storico versioni
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