Art. 25

Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida

In vigore dal 25 nov 2009
Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida 1.   Il verificatore ambientale opera nell’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione ottenuti, sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione. Tale accordo: a) definisce l’ambito delle attività; b) precisa le condizioni volte a permettere al verificatore ambientale di operare in maniera autonoma e professionale; e c) impegna l’organizzazione a prestare la necessaria cooperazione. 2.   Il verificatore ambientale garantisce che i componenti dell’organizzazione siano definiti senza ambiguità e corrispondano all’effettiva suddivisione delle attività. La dichiarazione ambientale specifica chiaramente le diverse parti dell’organizzazione soggette a verifica o a convalida. 3.   Il verificatore ambientale effettua una valutazione degli elementi di cui all’. 4.   Nell’ambito delle attività di verifica e di convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione e intervista il personale. 5.   Prima della visita del verificatore ambientale l’organizzazione mette a sua disposizione le informazioni di base sull’organizzazione e sulle sue attività, la politica ambientale e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nell’organizzazione, informazioni dettagliate sull’analisi ambientale o sull’audit svolti, la relazione su tale analisi o audit e sulle eventuali azioni correttive adottate successivamente e la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata. 6.   Il verificatore ambientale elabora per l’organizzazione una relazione scritta sull’esito della verifica, nella quale precisa: a) tutti i punti attinenti all’attività che ha svolto; b) una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento, corredata da evidenze, risultati e conclusioni; c) il confronto tra i risultati conseguiti e i traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni ambientali nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte dell’organizzazione; d) se del caso, problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro processo pertinente. 7.   In caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, la relazione precisa inoltre: a) i risultati e le conclusioni sulla non conformità da parte dell’organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni; b) i punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata. 8.   Dopo la verifica il verificatore ambientale convalida la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l’esito della verifica e della convalida confermi che: a) le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento; e b) nessun elemento indica che l’organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 9.   Al momento della convalida il verificatore ambientale rilascia una dichiarazione sottoscritta di cui all’allegato VII nella quale dichiara che la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al presente regolamento. 10.   I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Le attività di verifica o di convalida sono soggette alla sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale tali attività si svolgono. L’inizio dell’attività è comunicato all’organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui all’, paragrafo 1.
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Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1221) — Testo vigente | Portale Normativo