Art. 18

Compiti dei verificatori ambientali

In vigore dal 25 nov 2009
Compiti dei verificatori ambientali 1.   I verificatori ambientali valutano se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento. 2.   I verificatori ambientali verificano quanto segue: a) il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata; b) il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente; c) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; e d) l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei seguenti documenti: i) la dichiarazione ambientale; ii) la dichiarazione ambientale aggiornata; iii) eventuali informazioni ambientali da convalidare. 3.   In particolare, i verificatori ambientali verificano l’adeguatezza dell’analisi ambientale iniziale, o dell’audit o di altre procedure attuate dall’organizzazione, senza inutili duplicazioni delle suddette procedure. 4.   I verificatori ambientali verificano l’attendibilità dei risultati dell’audit interno. A tal fine, essi si avvalgono, ove opportuno, di controlli a campione. 5.   Il verificatore ambientale, al momento della verifica effettuata ai fini della preparazione per la registrazione di un’organizzazione, controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II; b) esistenza e avvio di un programma di audit, interamente pianificato, ai sensi dell’allegato III, che riguardi almeno gli impatti ambientali più significativi; c) completamento del riesame della direzione di cui all’allegato II, parte A; e d) preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all’allegato IV e tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili. 6.   Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’, paragrafo 1, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi i seguenti requisiti: a) l’organizzazione dispone di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II; b) l’organizzazione dispone di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, di cui almeno un ciclo di audit sia stato completato, ai sensi dell’allegato III; c) l’organizzazione ha completato un riesame della direzione; e d) l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili. 7.   Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’, paragrafo 2, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) l’organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III; b) l’organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; e c) l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell’allegato IV e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.
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