Art. 19

Frequenza della verifica

In vigore dal 25 nov 2009
Frequenza della verifica 1.   Il verificatore ambientale elabora, in consultazione con l’organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione e il rinnovo della registrazione di cui agli . 2.   Il verificatore ambientale convalida, ad intervalli non superiori a dodici mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata. Se del caso, si applica la deroga di cui all’.
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Frequenza della verifica (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/1221) — Testo vigente | Portale Normativo