Art. 21

Requisiti supplementari per i verificatori ambientali che sono persone fisiche e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale

In vigore dal 25 nov 2009
Requisiti supplementari per i verificatori ambientali che sono persone fisiche e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale Le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale, oltre a conformarsi alle prescrizioni enunciate all’, sono tenute a: a) possedere tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida nei settori per i quali sono state abilitate; b) possedere un’abilitazione per un ambito limitato in funzione delle competenze personali.
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