Art. 23

Sorveglianza dei verificatori ambientali

In vigore dal 25 nov 2009
Sorveglianza dei verificatori ambientali 1.   La sorveglianza delle attività di verifica e convalida svolte dai verificatori ambientali: a) nello Stato membro in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione; b) in un paese terzo, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione al verificatore ambientale per tali attività; c) in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro in cui la verifica ha luogo. 2.   Almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica in uno Stato membro il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione responsabile della sorveglianza delle sue attività le informazioni riguardanti il proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica. 3.   Il verificatore ambientale informa immediatamente l’organismo di accreditamento o di abilitazione di tutte le modifiche atte a influenzare l’accreditamento o l’abilitazione o la portata degli stessi. 4.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione, a intervalli periodici non superiori a 24 mesi, provvede a garantire che il verificatore ambientale continui a rispettare i requisiti di accreditamento o di abilitazione e a controllare la qualità delle attività di verifica e convalida intraprese. 5.   La sorveglianza può consistere in un audit documentale, in un controllo a campione presso le organizzazioni, in questionari, in un’analisi delle dichiarazioni ambientali o delle dichiarazioni ambientali aggiornate convalidate dal verificatore ambientale e in un’analisi dei rapporti di verifica. La sorveglianza è proporzionata alle attività svolte dal verificatore ambientale. 6.   Le organizzazioni devono autorizzare gli organismi di accreditamento o di abilitazione a sorvegliare il verificatore ambientale nel corso del processo di verifica e convalida. 7.   Ogni decisione dell’organismo di accreditamento o di abilitazione di revocare o sospendere l’accreditamento o l’abilitazione o di limitarne la portata può essere adottata soltanto dopo aver dato al verificatore ambientale la possibilità di essere ascoltato. 8.   Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1221:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo