Art. 24

Requisiti supplementari per la sorveglianza dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione

In vigore dal 25 nov 2009
Requisiti supplementari per la sorveglianza dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione 1.   Il verificatore ambientale accreditato o abilitato in uno Stato membro che intenda esercitare le attività di verifica e convalida in un altro Stato membro notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione di quest’ultimo, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni: a) informazioni dettagliate sul suo accreditamento o sulla sua abilitazione, le sue competenze, in particolare la conoscenza degli obblighi normativi relativi all’ambiente e della lingua ufficiale dell’altro Stato membro, ed eventualmente la composizione della sua squadra; b) i luoghi e i tempi delle attività di verifica e di convalida; c) l’indirizzo e altre informazioni per contattare l’organizzazione. La notifica è comunicata prima dell’avvio di ogni attività di verifica o convalida. 2.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione può chiedere chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore sui necessari obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 3.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione può stabilire condizioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, soltanto qualora tali condizioni non pregiudichino il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione. 4.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione non utilizza la procedura di cui al paragrafo 1 per ritardare l’arrivo del verificatore ambientale. Qualora l’organismo di accreditamento o di abilitazione non sia in grado di espletare i propri compiti in conformità dei paragrafi 2 e 3 prima della data della verifica e della convalida comunicata dal verificatore ambientale conformemente al paragrafo 1, lettera b), lo comunica al verificatore con una motivazione adeguata. 5.   Gli organismi di accreditamento o di abilitazione non impongono diritti discriminatori per la notifica e la sorveglianza. 6.   Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato, all’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’.
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