Art. 22

Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi 1.   Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi chiede l’accreditamento o l’abilitazione per determinati paesi terzi. 2.   Per ottenere l’accreditamento o l’abilitazione per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre ai requisiti di cui agli , anche i seguenti requisiti: a) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione; b) conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione. 3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque soddisfatti se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali requisiti. La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.
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