Art. 22
Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi
In vigore dal 25 nov 2009
Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi
1. Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi chiede l’accreditamento o l’abilitazione per determinati paesi terzi.
2. Per ottenere l’accreditamento o l’abilitazione per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre ai requisiti di cui agli , anche i seguenti requisiti:
a)
conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;
b)
conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque soddisfatti se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali requisiti.
La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1221:oj#art-22