Art. 20

Requisiti per i verificatori ambientali

In vigore dal 25 nov 2009
Requisiti per i verificatori ambientali 1.   Per ottenere un accreditamento o un’abilitazione a norma del presente regolamento, l’aspirante verificatore ambientale presenta domanda all’organismo di accreditamento o di abilitazione dal quale intende essere accreditato o abilitato. La domanda precisa la portata per la quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (11). 2.   Il verificatore ambientale fornisce all’organismo di accreditamento o di abilitazione adeguata prova della propria competenza, ivi incluse le conoscenze, esperienze e capacità tecniche attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti per quanto riguarda i seguenti campi: a) il presente regolamento; b) il funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale; c) i pertinenti documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione, ai sensi dell’, ai fini dell’applicazione del presente regolamento; d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’attività soggetta a verifica e convalida; e) gli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile; f) gli aspetti tecnici, attinenti alle tematiche ambientali, dell’attività soggetta a verifica e convalida; g) il funzionamento generale dell’attività soggetta a verifica e convalida per valutare l’idoneità del sistema di gestione per quanto attiene all’interazione tra l’ambiente e l’organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni, compresi almeno i seguenti elementi: i) le tecnologie utilizzate dall’organizzazione; ii) la terminologia e gli strumenti impiegati nelle attività; iii) le attività operative e le caratteristiche della loro interazione con l’ambiente; iv) le metodologie per la valutazione degli aspetti ambientali significativi; v) le tecnologie per la riduzione e il controllo dell’inquinamento; h) i requisiti e i metodi dell’audit ambientale, compresa la capacità di procedere a audit efficaci di verifica di un sistema di gestione ambientale, l’identificazione di corretti risultati e conclusioni dell’audit e la preparazione e presentazione di rapporti di audit, in forma scritta e orale, al fine di fornire una registrazione chiara dell’audit di verifica; i) l’audit delle informazioni, la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata per quanto riguarda la gestione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, la loro presentazione in forma scritta e in formato grafico per il rilevamento di potenziali errori nei dati, utilizzo di ipotesi e di stime; j) la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell’adozione di decisioni in ambito ambientale. 3.   Il verificatore ambientale è tenuto a dimostrare di realizzare uno sviluppo professionale continuo nei settori di competenza di cui al paragrafo 2 e a consentire all’organismo di accreditamento o di abilitazione di valutare tale sviluppo. 4.   Il verificatore ambientale è un soggetto terzo indipendente, specialmente dall’auditor o consulente dell’organizzazione, imparziale ed obiettivo nello svolgimento delle sue attività. 5.   Il verificatore ambientale garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzare il suo giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di verifica. Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili a tale riguardo. 6.   Il verificatore ambientale dispone di metodologie e procedure documentate, ivi inclusi meccanismi di controllo della qualità e disposizioni in materia di riservatezza, per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento in materia di verifica e convalida. 7.   Se il verificatore ambientale è un’organizzazione, è tenuto a conservare un organigramma che descriva dettagliatamente le strutture e le responsabilità all’interno dell’organizzazione e una dichiarazione sullo stato giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento. L’organigramma è reso disponibile su richiesta. 8.   La conformità alle suddette prescrizioni è garantita attraverso la valutazione effettuata prima dell’accreditamento o dell’abilitazione e attraverso la sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione.
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