Art. 46
Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali
In vigore dal 25 nov 2009
Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali
1. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono:
a)
la migliore pratica di gestione ambientale;
b)
indicatori di prestazione ambientale per specifici settori;
c)
ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.
La Commissione può anche elaborare documenti di riferimento per uso intersettoriale.
2. La Commissione tiene conto dei documenti di riferimento e degli indicatori di prestazione ambientale esistenti elaborati conformemente ad altre politiche e strumenti ambientali nella Comunità o a norme internazionali.
3. Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali.
Il piano di lavoro è reso pubblico ed è aggiornato regolarmente.
4. La Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità.
5. La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS.
Le linee guida sono disponibili in linea e in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
6. I documenti elaborati a norma dei paragrafi 1 e 4 sono presentati per l’adozione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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