Art. 48
Modifica degli allegati
In vigore dal 25 nov 2009
Modifica degli allegati
1. La Commissione può modificare, ove necessario o opportuno, gli allegati alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione di EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o di nuove norme rilevanti per l’efficacia del presente regolamento.
2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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