Art. 45

Rapporto con altri sistemi di gestione ambientale

In vigore dal 25 nov 2009
Rapporto con altri sistemi di gestione ambientale 1.   Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento. 2.   Nella richiesta gli Stati membri precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale e i corrispondenti requisiti del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri dimostrano l’equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale interessato con il presente regolamento. 4.   La Commissione, dopo aver preso in esame la richiesta di cui al paragrafo 1 e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato: a) ha precisato in maniera sufficientemente chiara nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento; b) ha dimostrato adeguatamente l’equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato. 5.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni di EMAS di cui all’allegato I cui tali riferimenti si riferiscono, e i requisiti per l’accreditamento o l’abilitazione riconosciuti.
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