Art. 43
Collaborazione e coordinamento
In vigore dal 25 nov 2009
Collaborazione e coordinamento
1. La Commissione promuove, ove opportuno, la collaborazione tra gli Stati membri in particolare al fine di ottenere un’applicazione uniforme e coerente a livello comunitario delle norme in materia di:
a)
registrazione delle organizzazioni;
b)
verificatori ambientali;
c)
informazioni e assistenza di cui all’.
2. Fatta salva la legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell’ o equivalenti come condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nell’ambito dei contratti di lavori e di servizi.
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