Art. 43

Collaborazione e coordinamento

In vigore dal 25 nov 2009
Collaborazione e coordinamento 1.   La Commissione promuove, ove opportuno, la collaborazione tra gli Stati membri in particolare al fine di ottenere un’applicazione uniforme e coerente a livello comunitario delle norme in materia di: a) registrazione delle organizzazioni; b) verificatori ambientali; c) informazioni e assistenza di cui all’. 2.   Fatta salva la legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell’ o equivalenti come condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nell’ambito dei contratti di lavori e di servizi.
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