Art. 41
Informazione e comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione e comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la struttura e le procedure che regolano il funzionamento degli organismi competenti e degli organismi di accreditamento e abilitazione e aggiornano tali informazioni, ove opportuno.
2. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate sulle misure adottate a norma del presente regolamento.
In tali comunicazioni gli Stati membri tengono conto della relazione più recente che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’.
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