Art. 40
Inosservanza
In vigore dal 25 nov 2009
Inosservanza
1. Gli Stati membri adottano le opportune misure giuridiche o amministrative in caso di inosservanza del presente regolamento.
2. Gli Stati membri adottano disposizioni efficaci per evitare che il logo EMAS sia utilizzato in violazione del presente regolamento.
È possibile avvalersi delle disposizioni adottate in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (12).
Storico versioni
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