Art. 40

Inosservanza

In vigore dal 25 nov 2009
Inosservanza 1.   Gli Stati membri adottano le opportune misure giuridiche o amministrative in caso di inosservanza del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri adottano disposizioni efficaci per evitare che il logo EMAS sia utilizzato in violazione del presente regolamento. È possibile avvalersi delle disposizioni adottate in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (12).
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