Art. 38

EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità

In vigore dal 25 nov 2009
EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità 1.   Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere: a) considerata nell’elaborazione di nuova legislazione; b) utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione; c) presa in considerazione nell’ambito degli appalti e degli acquisti pubblici. 2.   Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per rendere più facile per le organizzazioni registrarsi o rimanere registrate a EMAS. Tali provvedimenti possono includere, tra l’altro: a) la semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti, b) una migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.
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