Art. 38
EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità
In vigore dal 25 nov 2009
EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità
1. Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere:
a)
considerata nell’elaborazione di nuova legislazione;
b)
utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione;
c)
presa in considerazione nell’ambito degli appalti e degli acquisti pubblici.
2. Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per rendere più facile per le organizzazioni registrarsi o rimanere registrate a EMAS.
Tali provvedimenti possono includere, tra l’altro:
a)
la semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti,
b)
una migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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