Art. 39

Diritti

In vigore dal 25 nov 2009
Diritti 1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di diritti tenendo conto dei seguenti elementi: a) i costi sostenuti per fornire alle organizzazioni informazioni e assistenza da parte degli organismi designati o istituiti a tal fine dagli Stati membri a norma dell’; b) i costi sostenuti in relazione all’accreditamento, all’abilitazione e al controllo dei verificatori ambientali; c) i costi interenti alla registrazione, al rinnovo, alla sospensione e alla cancellazione della registrazione da parte degli organismi competenti e costi aggiuntivi per la gestione di tali processi per le organizzazioni situate al di fuori della Comunità. L’importo di tali diritti deve essere ragionevole e proporzionato alla dimensione dell’organizzazione e al carico di lavoro da svolgere. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni siano informate su tutti i diritti applicabili.
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