Art. 39
Diritti
In vigore dal 25 nov 2009
Diritti
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di diritti tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
i costi sostenuti per fornire alle organizzazioni informazioni e assistenza da parte degli organismi designati o istituiti a tal fine dagli Stati membri a norma dell’;
b)
i costi sostenuti in relazione all’accreditamento, all’abilitazione e al controllo dei verificatori ambientali;
c)
i costi interenti alla registrazione, al rinnovo, alla sospensione e alla cancellazione della registrazione da parte degli organismi competenti e costi aggiuntivi per la gestione di tali processi per le organizzazioni situate al di fuori della Comunità.
L’importo di tali diritti deve essere ragionevole e proporzionato alla dimensione dell’organizzazione e al carico di lavoro da svolgere.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni siano informate su tutti i diritti applicabili.
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