Art. 32

Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente

In vigore dal 25 nov 2009
Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente 1.   Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato. 2.   L’assistenza comprende i seguenti elementi: a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; b) individuazione delle competenti autorità responsabili dell’applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili. 3.   Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell’applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti. 5.   Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità responsabili dell’applicazione della legge comunichino all’organismo competente che ha registrato l’organizzazione qualsiasi inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte delle organizzazioni registrate. La competente autorità responsabile dell’applicazione della legge informa l’organismo competente al più presto e comunque entro un mese dal momento in cui ha appreso dell’inosservanza delle disposizioni.
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Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente (Art. 32 Regolamento (UE) 2009/1221) — Testo vigente | Portale Normativo